Le condizioni patologiche preesistenti sono da considerarsi come concause dell’evento, che, secondo orientamento consolidato, sono irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della responsabilità, laddove sia parallelamente accertata la responsabilità del personale medico. A stabilirlo è la Cassazione con ordinanza dell’8 novembre 2023, n. 31058.
Si tratta di un caso in cui i parenti di un paziente deceduto in data 21 giugno 2004 presso l’A.O.R.N. Cardarelli, hanno convenuto in giudizio l’ospedale medesimo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso del loro congiunto.
Il paziente era stato ricoverato presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, con diagnosi all’ingresso di «ictus cerebrale ed emiparesi lato dx, per lesione vascolare cerebrale a sinistra con infarcimento secondario».
Una volta dimesso, e ricoverato presso un’altra struttura per un percorso riabilitativo, insorgeva un nuovo ictus cerebrale all’emisfero di destra, per il quale rimaneva in un gravissimo stato di salute per oltre tre mesi, sino all’exitus avvenuto il 21 giugno avvenuto presso l’Istituto Europeo di Riabilitazione di Isernia.
Gli attori ascrivevano alla convenuta di aver omesso adeguato monitoraggio del paziente dal ricovero alle dimissioni, avvenute dopo appena sei giorni dall’episodio ischemico cerebrale, senza neppure la prescrizione di un idoneo programma terapeutico e di controlli specialistici e strumentali. Ciò sull’assunto che il secondo e più grave episodio ischemico cerebrale si sarebbe potuto evitare, con alta probabilità, se fosse stato evitato lo stress riabilitativo al quale il paziente fu precocemente sottoposto e se non fossero state omesse le cure necessarie in tempi e in modi adeguati. Instaurato il contraddittorio ed espletata c.t.u. il Tribunale, con sentenza n. 5956 del 2012, rigettò le domande.
Interposto gravame la Corte d’appello di Napoli, dopo aver disposto nuova c.t.u. medico-legale ed avere anche richiamato a chiarimento il nuovo consulente, sulle conclusioni dello stesso e in totale riforma della decisione di primo grado, ha accolto le domande risarcitorie, condannando l’azienda ospedaliera appellata al pagamento delle somme specificamente ivi determinate.
Avverso tale sentenza l’A.O.R.N. «A. Cardarelli» ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibili entrambi i motivi del ricorso, ha osservato che, in caso di comorbilità del paziente, la condotta dei sanitari costituisce certo una concausa che a tale evento ha condotto insieme con le condizioni patologiche preesistenti; si tratta però una concausa di rilievo determinante, alla luce delle valutazioni dell’ausiliario secondo cui «l’omissione dei sanitari dell’A.O. Cardarelli non si è inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque portato al secondo ictus e poi al decesso quattro mesi dopo, ma (…) l’interruzione del farmaco dicumarolico ha costituito una determinante concausa del secondo ictus e dell’exitus del paziente, giacché, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, il decesso non si sarebbe verificato secondo il “più probabile che non”».
In base al principio dell’equivalenza causale, la Cassazione ha quindi accertato che l’autore del comportamento imputabile dovrà rispondere per intero delle conseguenze derivanti dall’evento lesivo, ancorché a quest’ultimo abbia concorso, sia pure con rilievo preponderante, la causa naturale preesistente.
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