È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (c.d. decreto PNRR).
Tra le varie materie affrontate, in tema di giustizia sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della procedura di pignoramento presso terzi (art. 25), ovvero, in particolare, le seguenti misure:
- quando il creditore notifica l’ordinanza del giudice di assegnazione al creditore delle somme dovute dal terzo, dovrà ora allegare una dichiarazione contenente anche il suo IBAN, così da velocizzare il pagamento (art. 553 c.p.c.);
- i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l’ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione; gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione (art. 553 c.p.c.);
- il pignoramento perde efficacia se notificato da oltre 10 anni (salvo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme), con conseguente liberazione del terzo da ogni obbligo: in tal caso si prevede che la cancelleria trasmetta una PEC per comunicare ai terzi pignorati l’ordinanza di estinzione per inattività del creditore; al fine di conservare l’efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale il creditore può comunque notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio (art. 551-bis c.p.c.);
- è prevista una rideterminazione delle somme da bloccare oltre l’ammontare del credito (a garanzia di spese e interessi): in base alla previgente versione dell’art. 546 C.p.c., il terzo, appena ricevuta la notifica del pignoramento, doveva bloccare le somme dovute al debitore pignorato per un importo pari al credito aumentato della metà; con il nuovo decreto, le soglie sono riviste, e viene inserito, per i crediti più bassi, un importo fisso (non più la proporzione del 50%) da aggiungere al credito:
- mille euro in più per i crediti fino a 1.100 euro;
- di 1.600 euro in più per i crediti fino a 3.200 euro.
- della metà rimane solo per i crediti superiori a 3.200 euro.
Resta da verificare che le suddette modifiche siano confermate dalla legge di conversione del suddetto decreto.