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Accade sempre più di frequente che, dopo la cessazione del matrimonio o della convivenza more uxorio, uno dei coniugi o dei partner chieda la restituzione di quanto versato in costanza di rapporto familiare per contribuire ai bisogni della famiglia, anche attraverso acquisti importanti come quello della casa familiare.

La Giurisprudenza ha chiarito che i contributi economici tra partner, siano essi coniugi o conviventi, sono generalmente visti come estrinsecazione del “normale spirito di solidarietà familiare”.

Questo implica che chi ha versato somme per la vita in comune non ha diritto a un rimborso se la relazione termina.

In una recente ordinanza (Cassazione civile sez. II – 13/12/2023, n. 34883), la Suprema Corte di Cassazione affronta nuovamente questo tema.

Questo il caso di specie: il coniuge conveniva in giudizio avanti il Tribunale la moglie e i suoceri chiedendo che venisse accertato che gli stessi fossero subentrati nelle obbligazioni nascenti del contratto preliminare di vendita da lui stipulato, quale promissario acquirente per sé o per persona da nominare, in relazione all’acquisto di un immobile e che venisse accertato l’obbligo di restituzione dei convenuti nei suoi confronti nell’importo di Euro 15.000,00 da lui corrisposto a titolo di acconto. Immobile che – dopo l’acquisto – era stato adibito a casa familiare, prima che intercorresse tra i coniugi separazione consensuale e la successiva richiesta di restituzione della somma da parte del marito.

La Corte ha evidenziato che il contratto preliminare non può essere considerato atomisticamente, ma va collocato, con il successivo contratto definitivo intercorso tra i venditori e la (allora) moglie e i suoceri, nel contesto della finalità che con tali atti tutte le parti (promissario acquirente nell’un contratto; acquirenti nell’altro) intendevano perseguire, che è quello – non disconosciuto dallo stesso marito – di trasferire la propria famiglia in altra zona e di acquistare ivi un immobile, per cui (in assenza di un obbligo restitutorio pattuito tra le parti ab origine) il versamento dell’acconto prezzo si giustifica in forza delle contribuzioni effettuate nell’interesse collettivo della famiglia.

La Suprema Corte ha stabilito che, vista la destinazione del bene poi effettivamente acquistato, l’anticipo sul prezzo va attribuito a una liberalità fondata sulla solidarietà familiare. E non è possibile negare l’animus donandi una volta intervenuta la separazione. Né può il marito contestare la liberalità effettuata facendo rilevare che mancano tutti gli elementi della donazione e che il coniuge è tenuto alla restituzione di ciò che costituirebbe un indebito arricchimento.

Tale pronuncia si inserisce pertanto nel filone giurisprudenziale di cui alla precedente sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, ord. 03.09.2021 n. 23882), la quale, richiamando i propri precedenti in materia, ha escluso la ripetizione delle spese sostenute per riparazioni e migliorie apportate all’abitazione familiare di proprietà esclusiva dell’altro, ritenendo che le stesse costituiscano “adempimento spontaneo dell’obbligo di contribuzione” di cui all’art. 143 c.c., che rappresenta un corollario del principio di solidarietà ed uguaglianza fra i coniugi.

Secondo i Giudici, il coniuge o convivente more uxorio che ristruttura con denaro proprio la casa destinata a residenza familiare lo fa per realizzare un “programma di vita in comune, esercitando un potere di fatto basato su di un interesse proprio ben diverso da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, senza quindi potersi ritenere che lo stesso sia un possessore”.

Si riscontrano però, soprattutto nella giurisprudenza di merito, pronunce in cui il giudice ha ritenuto ripetibili le somme versate all’ex coniuge o ex partner, laddove le stesse eccedano il normale spirito di solidarietà, rappresentando contributi economici rilevanti (in tal senso Trib. Milano, sent. 11 novembre 2022, n. 8892).

Nell’esame caso per caso, il Giudice, considerate le condizioni economiche e sociali dei partner, e applicate le consuete regole in tema di onere della prova, può decidere se nel caso specifico l’importo corrisposto debba considerarsi un’elargizione non restituibile ovvero un prestito vero e proprio. In generale, più elevate sono le risorse economiche della coppia, maggiore sarà la soglia oltre la quale si potrà chiedere il rimborso delle somme versate.

Photo credit: Micheile Henders – Unsplash