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Con la sentenza 35385, depositata il 18 dicembre scorso, le Sezioni Unite si sono pronunciate stabilendo che per la quantificazione dell’assegno divorzile si deve tener conto non solo del periodo durante il quale gli ex coniugi sono stati uniti in matrimonio, bensì anche del periodo di convivenza, quando quest’ultima abbia «i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune». Soprattutto, nella quantificazione, occorre dare rilevanza ai sacrifici e alle rinunce lavorative o professionali compiute nel periodo precedente al matrimonio dal coniuge economicamente più debole.
In particolare, i giudici si sono pronunciati sul ricorso di una donna che lamentava il mancato conteggio di sette anni di convivenza prematrimoniale, dal 1996 al 2003, durante il quale era nato anche il figlio della coppia, frutto di un progetto di vita condiviso.

Afferma la Suprema Corte che «la convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali». Di conseguenza, questo periodo non può non essere considerato quando si protrae nel tempo e conduca ad una consolidata divisione dei ruoli domestici.

Ribadita la natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa dell’assegno di divorzio, la Corte afferma che laddove prima del matrimonio si verifichi una convivenza della coppia «avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica”», nel decidere sul diritto e nello stabilire l’entità dell’assegno, il giudice dovrà quindi considerare anche il periodo di convivenza more uxorio, verificando altresì il contributo dato da chi lo chiede «alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi».

Testo integrale della sentenza disponibile su: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com