La Riforma Cartabia, con disposizioni che entreranno in vigore a partire dal 30 giugno 2023, a parte alcune specifiche eccezioni di cui si dirà, ha portato un vento di novità anche ad uno degli istituti delle ADR che trova maggiore applicazione in Italia: la mediazione.
Vediamo brevemente le principali novità disposte dal legislatore.
Le novità
Prima della riforma, la domanda di mediazione doveva essere presentata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia e, in caso di più domande relative alla stessa controversia, dinanzi all’organismo territorialmente competente presso il quale era stata presentata la prima domanda.
Dal 28 febbraio scorso, in virtù delle modifiche all’art. 4 d. lgs. 28/2010, tale competenza può essere derogata tramite accordo delle parti.
All’art. 5 (che entrerà in vigore il 30 giugno 2023), che disciplina le materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, sono state aggiunte alcune ulteriori ipotesi, prevalentemente relative a rapporti di durata, ed in particolare le controversie in materia di: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
L’art. 5 è stato altresì modificato al fine di disciplinare in modo più chiaro i rapporti tra procedimento di mediazione e processo.
Ribadito che non vige l’obbligo di previo esperimento della mediazione nei procedimenti iniziati nelle forme del ricorso per decreto ingiuntivo, il legislatore ha previsto in modo specifico, all’art. 5-bis, che nel caso di azione introdotta con procedimento monitorio, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte opposta. La conseguenza processuale a carico della parte che non adempie a tale onere consiste, ove il giudice ne verifichi l’inerzia, nella declaratoria di improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria e nella conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con l’art. 5-ter si è prevista espressamente la legittimazione dell’amministratore di condominio ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. L’approvazione da parte dell’assemblea sarà necessaria solo per la formalizzazione dell’accordo di conciliazione, che altrimenti rimarrà privo di effetti.
L’art. 5-quater disciplina il caso della mediazione demandata dal giudice, precisando che quest’ultimo, quando la dispone, deve provvedere con ordinanza motivata. Il comma 2 precisa che la mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con applicazione, anche in questo caso, della disciplina dettata all’articolo 5 comma 4.
L’articolo 5-sexies viene introdotto per dare adeguata e più razionale collocazione al soppresso comma 5 dell’articolo 5, e disciplina l’ipotesi in cui le parti, con apposita clausola contrattuale o statutaria, si impegnino a esperire, prima di adire il giudice, la procedura di mediazione. L’articolo chiarisce che, in caso di inerzia delle parti nel soddisfare la condizione di procedibilità, il giudice debba dichiarare l’improcedibilità della domanda.
L’articolo 6, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010 è stato modificato nel senso di prevedere che il termine massimo di durata della procedura di mediazione possa essere prorogato di ulteriori tre mesi, su accordo delle parti, a condizione che la richiesta di proroga intervenga prima della scadenza di tale termine.
È altresì esplicitato il dovere delle parti di comunicare al giudice la proroga del termine per concludere il procedimento di mediazione, così da consentire al giudice di adottare i provvedimenti conseguenti rispetto al giudizio avanti a sé pendente.
L’art. 8, che disciplina il procedimento, è stato ampiamente modificato.
Innanzitutto, è stato reso più flessibile e meno stringente il termine per il primo incontro tra le parti, da tenersi tra i venti e i quaranta giorni dal deposito della domanda, al fine di evitare che la tempistica eccessivamente ridotta ostacoli una adeguata preparazione del primo incontro e, da parte dell’organismo, l’individuazione del mediatore ritenuto idoneo ad occuparsi della controversia.
Il comma 2 è stato introdotto allo scopo di dare adeguata collocazione alla previgente disposizione di cui al soppresso comma 6 dell’articolo 5, secondo la quale la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale e impedisce, per una volta, la decadenza.
Il comma 4 stabilisce che le parti, in linea di principio, sono tenute a partecipare personalmente alla procedura di mediazione ma, in presenza di giustificati motivi, possono delegare un proprio rappresentante, a condizione che sia informato sui fatti e che sia munito dei poteri per conciliare la lite.
Il comma 5 precisa che nel caso di mediazione obbligatoria la parte deve necessariamente essere assistita da un avvocato.
Al comma 6 è riscritta la disciplina del primo incontro di mediazione, che non ha più mera funzione programmatica, ma deve invece essere fattivamente dedicato alla ricerca di un accordo di conciliazione.
Con l’art. 8-bis, già entrato in vigore il 28 febbraio scorso, si prevede la possibilità di svolgimento della mediazione in modalità telematica, specificando che “ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza”.
Altre novità attengono alla possibilità di sottoscrivere un accordo di conciliazione da parte delle amministrazioni pubbliche (art. 11-bis) e alla nuova disciplina relativa alle conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12-bis). Tali ultime previsioni sono già entrate in vigore il 28 febbraio scorso.
A seguito della riforma, la mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, oltre a determinare la facoltà del giudice di “desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile”, conduce, nel caso in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità, alla condanna della parte che non ha partecipato al primo incontro “al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio”. Inoltre, se richiesto, il Giudice può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Restano invece inalterate le conseguenze in termini di ripartizione delle spese processuali per l’ipotesi di rifiuto della proposta di conciliazione, con la sola precisazione che resta ferma l’applicabilità degli artt. 92 e 96, commi primo, secondo e terzo (nel testo previgente si faceva genericamente riferimento all’art. 96 c.p.c).
Alcune statistiche
Dopo aver passato brevemente in rassegna le principali novità in tema di mediazione, vorrei soffermarmi su alcuni dati relativi ai procedimenti di mediazione svolti negli ultimi dieci anni (dati tratti dalle relazioni dell’Ufficio Statistiche del Ministero di Giustizia), e riflettere poi su come le novità introdotte possano influire sull’istituto in parola.
Quanto al numero di procedimenti attivati – ricordando che nel 2010, con il d. lgs. 28/2010 (art. 5), è stata introdotta la mediazione obbligatoria in alcune materie – vediamo che il numero di procedimenti è via via cresciuto dal 2011 (60.810 procedimenti iniziati) in avanti, con picchi di quasi 200.000 procedimenti introdotti (2015), per poi decrescere nel periodo Covid e stabilizzarsi poi in un numero di poco superiore ai 160.000 procedimenti introdotti ogni anno (2021).
È interessante notare che dal 2020 si è registrato un significativo incremento di attivazione di procedimenti in materia assicurativa, a seguito della pronuncia della sentenza di Cassazione, n. 19596 del 18 settembre 2020, in cui si è affermato che nei giudizi introdotti con procedimento monitorio, in caso di controversie soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di attivazione della procedura grava sulla parte opposta, con la conseguenza che, in caso di sua inerzia, conseguirà la pronuncia di improcedibilità del giudizio di opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo emesso. Ora tale principio è legge, come visto sopra (cfr. art. 5-bis).
Quanto al successo della mediazione, dall’analisi dei dati si evince in primo luogo che la possibilità di raggiungimento di un accordo aumenta notevolmente se la parte invitata presenzia al primo incontro. La percentuale di procedimenti che vedono presente la parte invitata al primo incontro sono andati crescendo in modo considerevole dal 2011 (27%) al 2020-2021 (47,8-50,0%) e, di questi, la percentuale di procedimenti che si concludono con un accordo oscillano tra percentuali di poco superiori al 20% sino a percentuali prossime al 30%. Si noti che da un’analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 45,8% se le parti accettano di trovarsi anche a seguito del primo incontro.
Un altro dato interessante è che il tasso di successo è più alto nelle controversie di valore contenuto (entro il 25.000, con tassi di successo superiori al 30%).
Alcune riflessioni
Considerati i dati esaminati sopra, molte delle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia paiono andare nella giusta direzione.
Quanto alla derogabilità della competenza territoriale, che si applica sia alla mediazione volontaria sia a quella obbligatoria, se per un verso è apprezzabile il tentativo del legislatore di agevolare le parti nella partecipazione al procedimento (individuando un luogo gradito ad entrambe), per altro verso bisogna considerare che non sarà così facile che le parti, prima di entrare in mediazione, si accordino sulla deroga alla competenza territoriale ordinaria. Ovviamente l’accordo su una eventuale deroga della competenza potrebbe essere inserito a monte nella eventuale disciplina pattizia.
Quanto all’aumento delle materie che ricadono nell’ipotesi di mediazione quale condizione di procedibilità, trattasi di previsione che ovviamente farà aumentare il numero di domande per l’avvio di procedimenti di mediazione. Si noti che le nuove materie attengono prevalentemente a rapporti di durata, per i quali il legislatore avverte con maggiore intensità la necessità di salvaguardia della relazione commerciale instaurata tra le parti.
Quanto alla previsione in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 5-bis), trattasi di una previsione utile, in quanto chiarificatrice, e che potrà far incrementare il numero dei procedimenti di mediazione, che saranno instaurati per non rischiare di vedere vanificata la pronuncia del decreto ingiuntivo ottenuta.
Quanto alla previsione in materia di amministratore di condominio (art. 5-ter), si tratta senza dubbio di previsione che renderà più agevole l’instaurazione di nuovi procedimenti e la partecipazione della parte ai procedimenti in materia condominiale.
Quanto alla disciplina del procedimento, la nuova centralità attribuita al primo incontro, durante il quale il mediatore dovrà chiedere alle parti di entrare già nel merito delle domande e ragioni portate in mediazione, dovrebbe condurre ad un aumento dei casi in cui la mediazione venga effettivamente avviata e, conseguentemente, in base a quanto visto nelle statistiche di cui sopra, ad un più alto tasso di successo dei procedimenti.
Ovviamente, anche le misure sanzionatorie circa la mancata partecipazione al primo incontro avranno il loro peso nella scelta delle parti invitate se aderire o meno alla procedura instaurata.
Infine, anche la possibilità di partecipazione gli incontri in modalità telematica agevolerà la partecipazione delle parti invitate in mediazione, contribuendo ad un buon esito della mediazione stessa.
In conclusione, mi pare si possa affermare che il legislatore abbia fatto la sua parte nell’introduzione di previsioni che dovrebbero far aumentare le richieste di attivazione di nuovi procedimenti e agevolare la partecipazione degli interessati agli incontri.
La palla passa ora agli organismi di mediazione, che dovranno saper sfruttare queste nuove occasioni per condurre al meglio le procedure che verranno instaurate e dimostrarsi in grado di intercettare, anche mettendo a disposizione mediatori competenti ed accoglienti, i bisogni di “giustizia” degli utenti.