Il Tribunale di Milano, con provvedimento depositato il 9 maggio (estensore Dott.ssa Anna Cattaneo), si è pronunciato sulla richiesta di divorzio introdotta dalle parti con ricorso introduttivo di separazione consensuale.
Il Tribunale, in applicazione delle norme introdotte dalla riforma Cartabia, ha pronunciato la separazione consensuale precisando che, non essendo la domanda di divorzio “ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all’art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell’art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l’art. 2 della legge n. 898/70.”
Per l’ottenimento del divorzio sarà quindi necessaria la conferma da parte dei coniugi delle condizioni indicate nella sentenza di separazione; la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile – ha precisato il Collegio meneghino – solo in presenza della “allegazione di fatti nuovi ai sensi dell’articolo 473-bis.19, 2°comma, c.p.c.”.
La lettura di questo arresto del Tribunale di Milano conferma quindi che:
- Le parti 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑜𝑛𝑜 (è una facoltà, non un obbligo) depositare un’unica istanza in cui chiedono la separazione e la successiva pronuncia di divorzio, e ciò sia in caso di separazione consensuale sia in caso di separazione giudiziale;
- Il Tribunale, dopo la pronuncia della separazione, manterrà pendente (tecnicamente “sul ruolo”) il fascicolo;
- Trascorsi i termini di legge (che sono rimasti uguali alla normativa pre-riforma Cartabia), cioè 𝑠𝑒𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖 dalla separazione consensuale e 𝑑𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑚𝑒𝑠𝑖dalla separazione giudiziale, pronuncerà il divorzio.
L’interpretazione resa dal Tribunale di Milano delle nuove norme produce un effetto molto più importante del semplice, seppur rilevante, risparmio di tempo e di risorse. La sentenza ha infatti una innegabile influenza su un tema da tempo dibattuto: quello della validità dei patti in vista del divorzio.